Il DVR è obbligatorio a partire dal primo lavoratore
L'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008 impone a ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore — apprendista o tirocinante compresi — di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi. Si tratta di un obbligo non delegabile. In caso di omissione, la sanzione è l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda.
Chi è interessato
- Ogni azienda con almeno un lavoratore (apprendista, tirocinante, contratto a termine o somministrato compreso).
- Il lavoratore autonomo senza dipendenti non vi è soggetto, ma lo diventa non appena assume.
- Associazioni con dipendenti, condomìni con personale e strutture sociosanitarie: sì.
Cosa dice la legge
Art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008. La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento è un obbligo del datore di lavoro che non può essere delegato.
Art. 28. Definisce l'oggetto della valutazione (tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori) e i contenuti obbligatori del documento.
Art. 29. Disciplina le modalità di effettuazione della valutazione e i casi di rielaborazione del DVR (modifiche significative, infortuni, evoluzione della tecnica).
Sanzioni
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda a carico del datore di lavoro per omessa redazione del DVR — D.Lgs 81/2008, art. 55.
- Responsabilità penale e civile del datore di lavoro in caso di infortunio, con azione di rivalsa dell'INAIL.
- Possibile sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza.
Contenuto richiesto
- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi
- Misure di prevenzione e protezione attuate
- Programma delle misure per il miglioramento nel tempo
- Individuazione delle procedure e dei ruoli (RSPP, medico competente, RLS)
- Mansioni che espongono a rischi specifici
- Data certa e sottoscrizione del datore di lavoro
A chi deve essere reso disponibile il DVR
Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva ed essere consultabile dagli organi di vigilanza (ASL/ATS, Ispettorato del Lavoro), dal medico competente, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dai lavoratori. Deve riportare data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, dell'RSPP, del medico competente e dell'RLS (art. 28, comma 2).
Domande frequenti
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende ?
Sì, a partire dal primo lavoratore. L'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008 impone a ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore — apprendista, tirocinante, contratto a termine o somministrato compreso — di effettuare la valutazione di tutti i rischi e di redigere il relativo Documento di Valutazione dei Rischi. È un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Il lavoratore autonomo senza dipendenti non vi è soggetto finché non assume.
Quali sono le sanzioni in assenza di DVR ?
L'assenza del DVR è sanzionata penalmente: il datore di lavoro è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda (D.Lgs 81/2008, art. 55). In caso di infortunio si aggiungono il rischio di responsabilità penale e civile, l'azione di rivalsa dell'INAIL e l'eventuale sospensione dell'attività imprenditoriale.
Con quale frequenza il DVR deve essere aggiornato ?
Il DVR deve essere rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (D.Lgs 81/2008, art. 29, comma 3).
A chi deve essere reso disponibile il DVR ?
Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva ed essere consultabile dagli organi di vigilanza (ASL/ATS, Ispettorato del Lavoro), dal medico competente, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dai lavoratori. Deve riportare data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, dell'RSPP, del medico competente e dell'RLS (art. 28, comma 2).
Cosa deve contenere un DVR conforme ?
La relazione sulla valutazione di tutti i rischi, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, il programma delle misure per il miglioramento nel tempo, l'individuazione delle procedure e dei ruoli (RSPP, medico competente, RLS), nonché l'indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (D.Lgs 81/2008, art. 28, comma 2).